Regolamento ISVAP n. 5/2006 – Allegato n. 7A
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
(Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione deve essere consegnata al contraente, in occasione del primo contratto, dall’intermediario o dall’addetto all’attività di intermediazione che opera all’interno dei locali dell’intermediario iscritto nel registro)
Ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
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3.denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Regolamento ISVAP n. 5/2006 – Allegato n. 7A
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE’ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE
Ai sensi della vigente Normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al Contraente il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.
PARTE I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il Contraente
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1.Cognome e Nome: Costantini Carlo
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2.Qualifica: Responsabile dell’attività di intermediazione dello Studio Rischi & Contenzioso*
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3.Iscrizione R.U.I.: Numero E000323586, Sezione E, data di iscrizione nel registro 23/11/2009
(*) Sede legale ed operativa: Via XXV Aprile n. 28/C – 21020 Monvalle (VA) Telefono: 0332/799294 – Fax: 0332/1801399 – email: info@studiorischi.it – www.studiorischi.it
Nota per il Contraente: Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito
internet dell’Isvap: www.isvap.it
PARTE II – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
DICHIARAZIONI DELL’INTERMEDIARIO
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•L’intermediario non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione;
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•Un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione non è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera;
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•L’intermediario, con riguardo al contratto proposto, fornisce consulenze basate su un’analisi imparziale;
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•L’intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
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•Le provvigioni lorde incluse nel premio RCA sono indicate, in percentuale ed in valore assoluto, nel riepilogo del piano assicurativo acquisito allegato alla documentazione precontrattuale.
PARTE III – Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente
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a)I premi pagati dal Contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso (Art. 117 del D.Lgs. 7 settembre 2005 – N. 209).
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b)L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
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c)Il Contraente e l’Assicurato, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, hanno la facoltà:
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•di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario;
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•qualora non dovessero ritenersi soddisfatti dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro
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•da parte dell’intermediario stesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni, possono rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario;
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•di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o ISVAP Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma / Tel. +39 06 421331
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per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al paragrafo lettera b).
L’intermediario dichiara che, in forza dell’accordo sottoscritto con le Compagnie di Assicurazione utilizzate per i contratti offerti, è autorizzato ad incassare il premio di polizza, e che:
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•il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’Art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente e conseguentemente impegna la Compagnia di Assicurazioni delegataria, le eventuali Compagnie Coassicuratrici, a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.